Agente Sportivo ed abilitazione professionale.

Sussiste l’obbligo di esame anche per coloro che hanno svolto l’attività tra il I aprile 2015 ed il 31 dicembre 2017 senza aver svolto l’esame di abilitazione.

Tempo di lettura: 2 Minuti
928
agente sportivo
agente sportivo

Con sentenza n. 1929/2022 il TAR del Lazio ha affermato che tutti coloro che hanno svolto l’attività di agente sportivo tra il I aprile 2015 ed il 31 dicembre 2017, senza aver svolto l’esame di abilitazione, debbono sostenere l’esame di abilitazione necessario per l’iscrizione al “Registro nazionale agenti sportivi del CONI” e poter così svolgere l’attività di agente.

Agente Sportivo ed abilitazione professionale: la riforma del 2017.

Fino al 31.03.2015 per il rilascio della licenza di agente FIGC l’interessato doveva superare una prova di idoneità.

Dallo 01.04.2015 i soggetti provvisti dei requisiti previsti dalla FIGC per l’attività di “Procuratore Sportivo” potevano fare richiesta di iscrizione in un apposito Registro senza lo svolgimento di alcun esame di abilitazione.

Successivamente, con L. n. 205/2017, all’art. 1, comma 373, è stata prevista l’Istituzione presso il CONI di un “Registro nazionale degli agenti sportivi”.

Con la riforma, l’iscrizione al registro tornava condizionata al superamento di “una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità”, salvo la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31.03.2015.

I titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 conservassero la propria validità sino al 31 dicembre 2018.

Agente Sportivo ed abilitazione professionale: il giudizio al TAR.

Alcuni soggetti che avevano svolto l’attività di agenti sportivi, senza aver svolto l’esame di abilitazione, hanno promosso ricorso al TAR Lazio.

Lo scopo era di ottenere l’annullamento della riforma così continuare ad esercitare l’attività di agente senza lo svolgimento di alcun esame di abilitazione.

I Giudici di Via Flaminia, chiamati a pronunciarsi in merito alla questione, tuttavia, hanno rigettato il ricorso ritenendolo infondato e dunque considerando legittima la normativa al momento vigente, compresa l’efficacia retroattiva, il “Registro nazionale agenti sportivi del CONI” e le modalità di ammissione.

Di conseguenza coloro che hanno svolto l’attività di agente sportivo tra il I aprile 2015 ed il 31 dicembre 2017, senza aver svolto l’esame di abilitazione, debbono sostenere l’esame di abilitazione necessario per l’iscrizione al “Registro nazionale agenti sportivi del CONI” e poter così svolgere l’attività di agente.



andrea.paolucci85@gmail.com'
Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport. Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”. Avvocato dall’anno 2017, ho maturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del Diritto Amministrativo e dello Sport, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati. Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica ed al Diritto Sportivo. Offro consulenza ed assistenza legale nell’ambito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica. Per info: mail: andrea.paolucci85@gmail.com tel.: 3284426553