Condotta violenta: la circostanza che non vi sono state lesioni non è dirimente.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC si è espressa in tema di condotta violenta e lesioni.

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Sanzione condotta violenta
Sanzione condotta violenta

La circostanza che non vi sono state lesioni non è derimente ai fini della qualificazione della condotta come violenta, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave”.

Questo è quanto stabilito dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC in materia con la decisione n. 018/CSA/2021-2022 del 07.10.2022.

Condotta violenta: i fatti.

Una società di Serie D ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta ad un proprio tesserato, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara così motivandolo:

Il calciatore – omissis – termine della gara, colpiva con uno schiaffo al volto un avversario”.

La società reclamante ha chiesto una congrua riduzione della sanzione irrogata, adducendo che nel referto arbitrale non è indicato verso chi era diretto lo schiaffo e quale intensità avesse e che non vi sono state lesioni nei confronti di nessun calciatore.

La condotta posta in essere dal calciatore non concretizza dunque, ad avviso della società reclamante, la fattispecie della condotta violenta, così come disciplinata dal codice di giustizia sportiva. Vi sarebbero, inoltre, le condizioni per l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., lettere a) e b).

All’esito dell’udienza la C.S.A. ha sentito anche l’arbitro.

Condotta violenta: la decisione.

Esaminati gli atti e le motivazioni, tuttavia, la Corte Sportiva d’Appello ha rigettato il reclamo.

Secondo la C.S.A. “La condotta addebitata al calciatore – omissis – vi è stata e concretizza sicuramente una fattispecie di condotta violenza, così come prevista dall’art. 38 del C.G.S. Il referto arbitrale è preciso, indicando che il calciatore sanzionato ha colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto e fa piena prova ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S.. L’arbitro, sentito a chiarimenti, nega si sia trattato di un mero spintonamento, come incidentalmente affermato dalla società reclamante. Non ricorre poi sicuramente nel caso in esame alcuna fattispecie disciplinata dall’art. 13, lettere a) e b), del C.G.S.

La circostanza che non vi sono state lesioni non è derimente ai fini della qualificazione della condotta come violenta, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave”.

Il reclamo, pertanto, è stato respinto.



andrea.paolucci85@gmail.com'
Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport. Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”. Avvocato dall’anno 2017, ho maturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del Diritto Amministrativo e dello Sport, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati. Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica ed al Diritto Sportivo. Offro consulenza ed assistenza legale nell’ambito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica. Per info: mail: andrea.paolucci85@gmail.com tel.: 3284426553