“La circostanza che non vi sono state lesioni non è derimente ai fini della qualificazione della condotta come violenta, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave”.
Questo è quanto stabilito dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC in materia con la decisione n. 018/CSA/2021-2022 del 07.10.2022.
Condotta violenta: i fatti.
Una società di Serie D ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta ad un proprio tesserato, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara così motivandolo:
“Il calciatore – omissis – termine della gara, colpiva con uno schiaffo al volto un avversario”.
La società reclamante ha chiesto una congrua riduzione della sanzione irrogata, adducendo che nel referto arbitrale non è indicato verso chi era diretto lo schiaffo e quale intensità avesse e che non vi sono state lesioni nei confronti di nessun calciatore.
La condotta posta in essere dal calciatore non concretizza dunque, ad avviso della società reclamante, la fattispecie della condotta violenta, così come disciplinata dal codice di giustizia sportiva. Vi sarebbero, inoltre, le condizioni per l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., lettere a) e b).
All’esito dell’udienza la C.S.A. ha sentito anche l’arbitro.
Condotta violenta: la decisione.
Esaminati gli atti e le motivazioni, tuttavia, la Corte Sportiva d’Appello ha rigettato il reclamo.
Secondo la C.S.A. “La condotta addebitata al calciatore – omissis – vi è stata e concretizza sicuramente una fattispecie di condotta violenza, così come prevista dall’art. 38 del C.G.S. Il referto arbitrale è preciso, indicando che il calciatore sanzionato ha colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto e fa piena prova ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S.. L’arbitro, sentito a chiarimenti, nega si sia trattato di un mero spintonamento, come incidentalmente affermato dalla società reclamante. Non ricorre poi sicuramente nel caso in esame alcuna fattispecie disciplinata dall’art. 13, lettere a) e b), del C.G.S.
La circostanza che non vi sono state lesioni non è derimente ai fini della qualificazione della condotta come violenta, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave”.
Il reclamo, pertanto, è stato respinto.