Secondo il Tribunale Federale Nazionale “Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva”.
Ma procediamo con ordine.
Con ricorso del 05/10/2022, pervenuto presso la Segreteria del Tribunale in data 18 ottobre 2022, un calciatore – oggi residente nella provincia di Milano – ha adito il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF da una ASD appartenente al Comitato Regionale Umbria – LND.
Tuttavia il ricorso è risultato privo della prova dell’avvenuto versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Inoltre è risultato che il ricorso non è stato inviato contestualmente alla controparte.
Giustizia sportiva e mancato pagamento del contributo di accesso: le motivazioni.
Secondo l’adito Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti “Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva”.
Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 2, C.G.S., “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.
Inoltre, il ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente alla società controparte e ciò in violazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 4, C.G.S., secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.
Sempre secondo il Tribunale “Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche una eventuale successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio”.
Giustizia sportiva e mancato pagamento del contributo di accesso: la decisione.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con Decisione/0008/TFNST-2022-2023, “definitivamente pronunciando, rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato”.