Doping: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il G.A. in tema di sanzioni disciplinari ha giurisdizione solo sulla domanda di risarcimento del danno.

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Doping difetto giurisdizione GA
Doping difetto giurisdizione GA

In materia di doping sussiste il difetto di giurisdizione del GA.

Il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione; con l’esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti sanzionatori disciplinari — che è a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

È questo quanto stabilito dal TAR Lazio con sent. n. 11407/2022.

Doping: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: i fatti.

Un tesserato della federciclismo era veniva squalificato per due anni in quanto risultato positivo a seguito di un controllo antidoping.

Passati più di due anni dalla cessazione del periodo di squalifica, chiedeva alla Federazione Ciclistica Italiana il proprio tesseramento come cicloamatore precisando la propria condizione di soggetto colpito da provvedimento di squalifica.

Dopo aver inizialmente ricevuto la comunicazione di conferma di tesseramento riceveva la revoca di tale tesseramento, avendo la Federazione riscontrato un errore nell’emissione della tessera, che in alcun caso avrebbe potuto essere concessa a coloro che sono stati colpiti da provvedimenti disciplinari di durata superiore a 6 mesi.
Inoltre riceveva “comunicazione di conclusione indagini per intendimento di deferimento” emessa dalla Procura Federale della FCI nell’ambito del procedimento disciplinare con la quale veniva contestata la presentazione della richiesta di tesseramento – effettuata in assenza della condizione giuridica per inoltrare la domanda, con conseguente violazione del c.d. requisito etico (previsto all’art. 1.1.3 SAN) – e la partecipazione a gare ciclistiche amatoriali con tessera sportiva non validata nonché l’atto di sospensione del tesseramento.

Il ciclista adiva così tutti i gradi della giustizia sportiva che rigettavano i ricorsi.

Pertanto proponeva ricorso presso il TAR del Lazio (che ha competenza esclusiva sulle decisione degli organi di giustizia sportiva).

Doping: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la decisione del TAR.

Il TAR, tuttavia, rigettava anche questo ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione.

Secondo il Collegio, infatti, “L’art. 1, comma 2, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 17 ottobre 2003, n. 280, prevede che “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

La disposizione disciplina il delicato rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo garantendo due diverse esigenze costituzionalmente rilevanti: da un lato, l’autonomina dell’ordinamento sportivo (artt. 2 e 18 Cost.), dall’altro, “quella a che non sia intaccata la pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell’ordinamento, siano rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica” (Cons. Stato, sez. VI, 2-OMISSIS- gennaio 2012, n. 302). In altri termini, la predetta disposizione “ha inteso rispettare l’autonomia dell’ordinamento sportivo”, precisando “che l’autonomia in questione non sussiste allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica” (Cons. Stato, n. 302 del 2012, cit.).

In applicazione dei suddetti principi, il successivo art. 2 dello stesso decreto legge dispone che “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Il successivo art. 3 prevede che “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo“.

Le questioni proposte, infatti, appartengono all’ambito della materia tecnica, che costituisce l’ossatura stessa dell’autonomia della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, finalizzata a consentire che le competizioni si svolgano nel rispetto delle regole federali, affinchè ad esse partecipino esclusivamente soggetti abilitati, secondo le regole previste dalla federazioni, e costituiscono espressione dell’autonomia interna delle federazioni e restano irrilevanti per l’ordinamento giuridico dello Stato – con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto non risultano violative dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (e dunque rilevanti per l’ordinamento statale).

In particolare, nel caso in esame, per il TAR, “non è dato rinvenire alcuna lesione di situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento, non essendovi lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi quando vengono in rilievo regole tecniche che concernono il regolare svolgimento delle competizioni sportive … Per tale ragione, su tali questioni – che involgono ad un tempo le disposizioni tecniche impugnate e le relative determinazioni attuative – deve ritenersi insussistente la giurisdizione di questo e di qualunque altro giudice statale. Sotto altro profilo, le disposizioni indicate in precedenza risultano connotate anche da una chiara finalità disciplinare, avendo ad oggetto la salvaguardia dei principi e delle regole poste alla base dell’ordinamento sportivo, in quanto dirette ad individuare ed a colpire alcuni comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (doping), precludendo ai soggetti interessati la partecipazione a determinate tipologie di competizioni”.

Inoltre, “nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a richiedere la tutela caducatoria, ovvero la disapplicazione delle disposizioni regolamentari impugnate, senza chiedere anche il risarcimento del danno, il che determina il difetto di giurisdizione di questo Tribunale”.

Pertanto il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.



andrea.paolucci85@gmail.com'
Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport. Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”. Avvocato dall’anno 2017, ho maturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del Diritto Amministrativo e dello Sport, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati. Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica ed al Diritto Sportivo. Offro consulenza ed assistenza legale nell’ambito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica. Per info: mail: andrea.paolucci85@gmail.com tel.: 3284426553