Errore tecnico: quando si ripete una partita di calcio

Che cosa è l’errore tecnico e in quali circostanze viene disposta la ripetizione di una partita di calcio?

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errore tecnico
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In occasione della partita di calcio tra Milan e Spezia del 17 gennaio alcun hanno ritenuto esserci stato un errore tecnico.

Al minuto 92, sul risultato di 1-1 e sugli sviluppi di un’azione offensiva, il Milan si portava in vantaggio.

Tuttavia l’arbitro, invece di concedere il vantaggio, aveva fischiato un fallo a favore del Milan subito prima del goal.

Un goal che praticamente non è mai esistito perché non è stato annullato in quanto l’azione era già ferma al momento dell’ingresso della palla in rete.

Tale decisione risulterà decisiva ai fini del risultato; lo Spezia vincerà per 2 a 1 nei minuti finali.

Un errore grave da parte del direttore di gara che avrebbe dovuto concedere la regola del vantaggio e che ha richiamato anche l’attenzione del CODACONS: “si tratta, senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso, certamente commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri, i quali, Rebic tra tutti hanno dimostrato enorme sportività nei suoi confronti, ma che purtroppo ha finito con il condizionare enormemente la partita. Chiederemo alla F.I.G.C. formalmente la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici”.

Errore tecnico: il regolamento.

Ma cosa dice in merito il regolamento. Quando si può ripetere una partita?

Secondo il regolamento è possibile ripetere la partita per errore tecnico dell’arbitro:

  • quando vi sia un’ammissione dell’errore da parte di questi nel referto o nel c.d. supplemento di rapporto.
  • in caso di un evidente errore tecnico nello svolgimento regolare della partita (ad es. la mancata espulsione di un calciatore ammonito due volte).

Non sempre l’errore tecnico dell’arbitro ammesso porta alla ripetizione dell’incontro in quanto l’organo giudicante dovrà valutarne l’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara.

A ciò si aggiunga che il giudizio dell’arbitro in merito ad episodi di gara è insindacabile sotto ogni profilo.

Infine, secondo consolidata giurisprudenza sportiva, “possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi natura tecnica e che nella casistica degli episodi “non di natura tecnica” rientrano tutti quei fatti che abbiano influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento di una gara (art 12.4 CGS)”.

L’errore tecnico è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell’applicazione del regolamento e in situazioni (limitate) dove il danno procurato possa avere influito sull’esito della gara.

Errore tecnico: chi può chiedere la ripetizione della partita.

La ripetizione della partita può essere richiesta solo ed esclusivamente mediante ricorso dalla società svantaggiata dall’errore tecnico.

Dunque è difficile, se non impossibile, che la richiesta del CODACONS di ripetere Milan-Spezia verrà accolta.



andrea.paolucci85@gmail.com'
Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport. Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”. Avvocato dall’anno 2017, ho maturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del Diritto Amministrativo e dello Sport, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati. Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica ed al Diritto Sportivo. Offro consulenza ed assistenza legale nell’ambito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica. Per info: mail: andrea.paolucci85@gmail.com tel.: 3284426553